Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere positivo sullo schema di decreto del Ministero della salute che prevede l’erogazione di un contributo per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. Nel parere il Garante ha posto come unica condizione quella di specificare che le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi siano stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

 

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Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del programma i membri di nuclei familiari con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 (diecimila/00) euro annui e sarà attribuito sotto forma di voucher, per chi ne farà richiesta, o come rimborso, per chi ha già effettuato l’acquisto.
Il “bonus vista” può essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare.

Entità e forma dell’agevolazione

Il Bonus prevede l’erogazione di un contributo una tantum di 50 euro per l’acquisto effettuato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive.

Attività finanziabili e Spese ammissibili

La spese ammissibile riguarda l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive effettuato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

L’utente dovrà registrarsi sull’ applicazione web, disponibile sul sito del Ministero della salute, tramite autenticazione via Spid, Cie o Cns. Se risponderanno ai requisiti reddituali e supereranno i controlli dell’Inps, i beneficiari accederanno al voucher direttamente dalla app. Il rimborso, invece, sarà accreditato sulle coordinate Iban. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, i “bonus vista” sono emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse annualmente disponibili, per gli acquisti effettuati in ognuno degli anni richiamati.

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