Dal 1° luglio sono operative le nuove prestazioni Cassacolf dedicate ai datori di lavoro domestico.

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Soggetti beneficiari

Il contributo per la non autosufficienza spetta ai datori di lavoro domestico con patologie certificate di non autosufficienza permanente.

Tra i requisiti: il richiedente, al momento dell’iscrizione alla Cassa, non deve ancora aver compiuto 67 anni e non deve avere pregresse condizioni di non autosufficienza. Richiesto almeno 1 anno di contribuzione continuativa

  • Il rimborso spese in caso di maternità spetta al datore di lavoro che attesti, previa documentazione, l’avvenuta assunzione del lavoratore sostituto (lettera di assunzione, denuncia di instaurazione rapporto INPS, prospetti paga e/o ricevute di pagamento bollettino trimestrale INPS) ed avere almeno 1 anno di contribuzione continuativa
  • Per quanto riguarda il rimborso in caso di infortunio del lavoratore è necessario che, al momento del sinistro, il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, naturalmente anche per il dipendente infortunato, a nome del quale deve essere regolarmente versato anche il contributo di assistenza contrattuale.
  • Per quanto riguarda il rimborso in caso responsabilità civile per danni del domestico a terzi, il richiedente deve avere almeno un anno di contribuzione alla Cassa. Non sono considerati “terzi” le persone iscritte nello stato di famiglia del datore di lavoro del lavoratore.

Entità e forma dell’agevolazione

  • Il contributo per la non autosufficienza consiste in un riborso (300 euro al mese per un massimo di 12 mensilità consecutive) che viene erogato per coprire le spese documentate ed effettivamente sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione della badante
  • Il rimborso spese in caso di maternità consiste in un rimborso spese (3oo euro annui per ogni lavoratore assunto in sostituzione) che viene erogato ai datori che hanno assunto un domestico sostituto in caso di maternità della colf, badante o baby sitter titolare.
  • Il rimborso in caso di infortunio del lavoratore consiste in un rimborso in caso di rivalsa Inail nei confronti del datore (fino ad un massimale di 25 mila euro per singolo sinistro per anno civile) viene riconosciuto solo nel caso in cui il domestico dipendente sia rimasto vittima di un infortunio sul lavoro che abbia causato invalidità permanente o morte.
  • Il rimborso in caso responsabilità civile per danni del domestico a terzi consiste in un rimborso (fino a 25 mila euro – 5 mila per le cose, 20 mila per le persone) in caso di responsabilità civile del datore di lavoro il cui domestico abbia involontariamente provocato danni a terzi, persone o cose, durante lo svolgimento delle funzioni lavorative e durante l’orario di lavoro.

Attività finanziabili e spese ammissibili

Il presente Avviso si occupa di sostegni ai datori di lavoro domestico, quindi non è prevista alcuna attività finanziabile.

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